Condizioni generali item s.r.l.

1. Informazioni generali

Le nostre offerte non sono vincolanti. I dati tecnici, le immagini, i disegni, le descrizioni e i prezzi contenuti nei nostri stampati non sono vincolanti, a meno che, nel caso particolare, non siano stati da noi espressamente definiti come tali. Ci riserviamo la proprietà e il diritto d’autore di preventivi, immagini, disegni e altri documenti; senza il nostro espresso consenso scritto tali documenti non possono essere riprodotti e divulgati a terzi. Gli accordi verbali e le dichiarazioni acquisiscono efficacia giuridica solo dopo nostra conferma scritta. Qualora la condizione patrimoniale del destinatario dell’offerta/della committente subisca o minacci di subire un sostanziale peggioramento, tale da compromettere il pagamento, ci riserviamo il diritto di revocare i termini o le dilazioni di pagamento concordati con effetto immediato, nella misura in cui a ciò non si oppongano interessi legittimi del destinatario dell’offerta/della committente. 

2. Accordi contrattuali individuali

Gli accordi contrattuali individuali, quali, in particolare, garanzie delle proprietà o raccomandazioni d’uso relative alle nostre merci, oltre ad eventuali informazioni relative alla durata e alle scadenze di riparazione, necessitano, al fine di ottenere efficacia giuridica, dell’espressa conferma scritta della nostra amministrazione centrale o della nostra filiale di volta in volta competente. I nostri collaboratori del servizio esterno sono autorizzati alla trasmissione degli ordini. Un ordine viene considerato accettato, solo nel caso in cui sia stato confermato in forma scritta dalla nostra amministrazione centrale o dalla nostra filiale competente, oppure nel caso in cui la merce sia stata consegnata. 

3. Prezzi

I prezzi da noi indicati sono espressi in Euro, IVA esclusa. Essi si intendono franco fabbrica e IVA esclusa in Italia; inoltre, essi non comprendono i costi di installazione, messa in funzione e montaggio (vedere le condizioni particolari di montaggio), così come i costi di imballaggio, trasporto, porto e assicurazione. Essi sono calcolati sulla base dei costi salariali, del materiale e degli altri costi da noi sostenuti alla data di emissione dell’offerta. Qualora, prima della data della consegna, tali fattori di costo subiscano variazioni, ci riserviamo il diritto di rettificare i prezzi indicati. In mancanza di accordi particolari, ci riserviamo il diritto di scegliere la modalità e il mezzo di trasporto, oltre che l’imballaggio, a nostra discrezione, ma senza alcuna responsabilità da parte nostra. 

Se, alla stipula del contratto ma comunque prima della consegna della merce, si verificano aumenti straordinari e significativi dei costi delle materie prime, dell'energia o del trasporto presso di noi o i nostri fornitori e se questi comportano un aumento significativo dei nostri prezzi di approvvigionamento e delle nostre spese, abbiamo il diritto di esigere immediatamente trattative con il cliente per l'adeguamento dei prezzi.

Se non riusciamo a metterci d'accordo sull'ammontare del prezzo entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta di aumento del prezzo, entrambe le parti hanno il diritto di dichiarare la risoluzione straordinaria del contratto per la parte contrattuale non ancora consegnata, senza che la parte rescissoria sia responsabile di qualsiasi ritardo nell'esecuzione o mancata esecuzione dei suoi obblighi.

In caso di risoluzione del contratto, le parti saranno libere da ogni reciproca obbligazione in relazione all’originario contratto sottoscritto con esonero di ogni reciproca responsabilità.  

4. Condizioni di pagamento

Le nostre fatture possono essere pagate, a discrezione della committente, con BB / RB gg. d.f. f.m.. Ci riserviamo il diritto di concordare condizioni diverse (pagamento anticipato, pagamento in contrassegno, lettera di credito, o simili) in base al caso di volta in volta in oggetto. Una volta decorso il termine di pagamento concordato siamo autorizzati – ferma restando la possibilità di rivendicare ulteriori diritti al risarcimento danni, in caso di ritardo della committente - a conteggiare un tasso di interesse annuo pari almeno all’8% in più rispetto al tasso di interesse di base applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) senza che tale provvedimento presupponga l’invio di alcun sollecito o la determinazione di alcun nuovo termine di pagamento. In caso di consegne all’estero siamo autorizzati a richiedere l’apertura di una lettera di credito confermata e irrevocabile, pagabile presso una banca da noi indicata o altre garanzie equivalenti. In caso di sospensione dei pagamenti o eccessivo indebitamento della committente, così come in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento concordati, il credito del prezzo di acquisto diventerà immediatamente esigibile. Alla committente spettano diritti di compensazione e ritenzione soltanto in presenza di contro pretese passate in giudicato, incontestate o da noi riconosciute.

5. Riserva di proprietà

Finché tutti i crediti attuali e futuri da noi vantati nei confronti della committente non saranno stati riscossi, la merce fornita rimarrà di nostra proprietà (la presentazione della lettera di credito non equivale al pagamento). Nel caso in cui la committente incorpori la nostra merce all’interno di altri oggetti che non ci appartengono in modo da creare un oggetto nuovo, di cui ella acquisisca la proprietà esclusiva, la committente trasferirà a noi la comproprietà di tale oggetto, anche se di valore superiore. La stipula del contratto relativo alla merce in oggetto con la committente presuppone l’accettazione del passaggio di proprietà da parte della committente.

Parte acquirente cede a ITEM a titolo di garanzia, tutti i crediti fino al raggiungimento dell’importo della fattura, da lei vantati nei confronti di terzi in seguito alla rivendita. La committente è inoltre autorizzata alla riscossione di tale credito. Ci riserviamo il diritto di riscuotere autonomamente il credito non appena il cliente risulti moroso. Lo stesso vale in caso di presentazione di una richiesta di apertura di procedimento di insolvenza o in caso di sospensione dei pagamenti. In questa eventualità, su richiesta la committente dovrà trasferire a noi i crediti ceduti e i propri debitori.

6. Consegna e reso

Il nostro termine di consegna decorre dalla data di accettazione dell’ordine da parte nostra. L’inizio del computo del periodo di consegna presuppone tuttavia la ricezione di tutti i documenti che la committente deve inviare, quali le autorizzazioni e i permessi necessari, il chiarimento e l’autorizzazione dei progetti, il rispetto delle condizioni di pagamento concordate e degli altri obblighi, così come l’accordo in merito a tutte le questioni tecniche che le parti si sono riservate di chiarire alla stipula del contratto. 

Qualora tali requisiti non siano puntualmente soddisfatti, il termine di consegna verrà prorogato adeguatamente. Guasti, scioperi, serrate o avarie di importanti dispositivi di produzione e macchinari, ritardi nella consegna di materie prime e materiali di costruzione fondamentali, ritardi di trasporto o ancora casi di forza maggiore prorogano adeguatamente il termine di consegna, anche nel caso in cui si verifichino presso i nostri fornitori. Quanto detto si applica anche nel caso in cui le circostanze di cui sopra si verifichino durante un ritardo di consegna già esistente. Il collaudo deve essere eseguito presso il nostro stabilimento immediatamente dopo la comunicazione della disponibilità ad eseguire il collaudo. I costi di collaudo si intendono a carico della committente. Se di entità ragionevole, sono ammesse anche consegne parziali da parte nostra. Gli ordini sono generalmente vincolanti. Materiale integro consegnato viene ritirato da item solo eccezionalmente, per motivi di correttezza ed in caso di previo separato accordo. Materiale tagliato a misura e montato non viene ritirato. 

7. Cessione del rischio

Tutte le spedizioni, comprese le eventuali spedizioni di resi – anche di parti oggetto della fornitura – si intendono a rischio e pericolo della committente. Il rischio passa alla committente contestualmente alla consegna della merce alla committente o ad un suo incaricato presso il nostro stabilimento, o comunque quando la spedizione lascia il nostro stabilimento, indipendentemente dalla modalità o dal mezzo di trasporto (di proprietà o di terzi). Nel caso in cui la spedizione subisca un ritardo a causa di circostanze non imputabili a noi, il rischio passerà alla committente a partire dal giorno in cui la merce è risultata pronta per la spedizione. Quanto detto si applica anche alle eventuali consegne parziali.

8. Responsabilità per vizi della merce

La committente è tenuta ad ispezionare la merce immediatamente dopo la consegna, a condizione che ciò sia possibile nel corso della normale attività lavorativa, e, in caso di accertamento di un vizio, ad informarci immediatamente in forma scritta. Qualora la committente ometta di informarci, la merce si considererà accettata, tranne in caso di vizio non riscontrabile con l’ispezione. Nel caso in cui il vizio si palesi in seguito, la committente dovrà informarci in forma scritta immediatamente dopo l’individuazione, in caso contrario la merce si considererà accettata anche con tale vizio. In caso di vizio della merce o della prestazione fornita imputabile alla venditrice, la venditrice è autorizzata, a propria discrezione, ad eliminare il vizio, a fornire merce nuova o ad eseguire una nuova prestazione di tale servizio. Nel caso in cui l’eliminazione del vizio, la fornitura di merce nuova o la nuova prestazione del servizio non risultino opportuni, o ancora nel caso in cui siamo autorizzati a rifiutare ulteriori provvedimenti, alla committente sono riconosciuti i diritti di legge. In caso di violazioni irrilevanti degli obblighi si esclude la possibilità di ricorrere al diritto di recesso. Qualora la venditrice risponda dei danni ai sensi del punto 9 delle presenti condizioni, le rivendicazioni della committente per i vizi della merce cadranno in prescrizione in base ai termini di legge. Le rivendicazioni per vizi della merce cadranno in prescrizione in base ai termini di legge anche nel caso in cui il vizio risieda in un diritto reale di un terzo in base al quale la cosa possa essere richiesta o in un diverso diritto iscritto nel catasto, o ancora in caso di un’opera o di una cosa che sia stata utilizzata per un’opera in base al suo utilizzo previsto e che abbia causato il vizio dell’opera. Di norma le rivendicazioni per vizi della merce cadono in prescrizione dopo un anno. La nostra responsabilità per vizi della merce non si estende ai danni dovuti all’usura o al logorio normali, o ancora ad un comportamento che rientri nella sfera di responsabilità della committente.

9. Limitazione di responsabilità

Rispondiamo dei danni causati da un nostro comportamento doloso o da una nostra colpa grave così come dei danni causati da un comportamento doloso o da una colpa grave dell’impiegato dirigente. Rispondiamo inoltre del mancato adempimento di garanzie, in caso di assunzione di un rischio di fornitura, in caso di lesione colposa che metta a repentaglio la vita, di lesione colposa fisica e di compromissione colposa della salute, così come nell’ambito della responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto. In funzione della causa rispondiamo dei danni derivanti da qualsiasi violazione colposa degli obblighi contrattuali sostanziali e in caso di colpa grave degli ausiliari semplici. In funzione dell’ammontare, la presente garanzia si limita al risarcimento del danno tipico prevedibile. In presenza di esclusione o limitazione di responsabilità, tale condizione si applicherà anche alla responsabilità personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari. Quanto regolamentato nei paragrafi precedenti si applica anche alla nostra responsabilità di risarcimento di spese inutili. 

10. Foro competente

“Art.10 – Foro competente – Per qualsiasi questione connessa alla fornitura in oggetto sia relativa alla interpretazione, esecuzione, risoluzione e adempimento del contratto è esclusivamente competente il Foro di Bergamo”. “Le parti dichiarano di conoscere e di approvare espressamente ex art. 1341 e segg. cpc le seguenti clausole: 1 (informazioni generali), 2 (accordi contrattuali), 5 (riserva di proprietà), 6 (consegna), 7 (cessione del rischio), 8 e 9 (responsabilità per vizi e limitazioni di responsabilità).

Aggiornamento: 15 settembre 2022

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